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Aristide Peli
Pubblica istruzione, Università, Gestione Albi dell'associazionismo e del volontariato, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Famiglia e attività socio-assistenziali, Pari Opportunità
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"Incontro a più voci"

Pubblicata il 18 Gennaio 2012

Un percorso formativo dedicato alla formazione e all'aggiornamento degli Operatori Educativi impegnati domiciliarmente con le persone sorde e le loro famiglie

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Il processo per la predisposizione ed approvazione di una legge quadro di riforma socio-assistenziale, apertosi fin dalla metà degli anni Sessanta e declinatosi attraverso tante legislature, ha conseguito una sua positiva conclusione con l'approvazione della L.328/2000.

 

Già dopo pochi mesi da tale approvazione, tuttavia, la L. Cost. 3/2001 ha innovato il dettato costituzionale, modificando il quadro delle competenze tra i diversi livelli di governo per la programmazione e l'attuazione delle politiche sociali; Il nuovo testo del Titolo V della parte seconda della Costituzione, con una clausola di tipo residuale (Cost. art. 117, c. 4), attribuisce infatti alle Regioni "la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

 

Fra le materie riservate allo Stato (Cost. art. 117, c. 2 e 3) non si colloca quella socio-assistenziale, rispetto alla quale le Regioni hanno quindi potestà legislativa primaria, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario europeo e dagli obblighi internazionali.

 

La legge quadro dei servizi sociali, dal punto di vista degli assetti istituzionali, delinea un impianto complessivo delle funzioni di amministrazione e di gestione dei servizi sociali coerente con il federalismo amministrativo attuato con le riforme degli anni Novanta. Infatti si conferma il ruolo di regia in materia di servizi sociali assegnato ai Comuni. Essi non solo hanno il compito di programmare i servizi, ma anche quello di promuovere le risorse nelle comunità locali.

 

I Comuni sono i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e concorrono alla programmazione regionale. Data la loro diversificata situazione socio-demografica, sono chiamati ad esercitare tali funzioni adottando sul piano territoriale che descriva gli assetti più funzionali alla gestione, alle risorse ed al rapporto con i cittadini. I Comuni, singoli o associati, sono quindi impegnati a sviluppare e meglio qualificare la loro funzione di programmazione e governo delle politiche sociali. In questo quadro le attribuzioni provinciali si delineano invece sempre più come funzioni di concorso alla programmazione regionale e di zona e di coordinamento degli interventi territoriali, oltre che di formazione professionale e di raccolta dati per l'elaborazione del sistema informativo.

 

La provincia ha competenze istituzionali, per quanto concerne le varie aree di intervento, solo nel campo dei disabili sensoriali dove concorre, alcune volte in collaborazione coi Comuni interessati, alla realizzazione di politiche atte a garantire la piena integrazione sociale dei soggetti. Nelle altre aree di intervento la provincia assume un ruolo propulsivo e propositivo sviluppando, finanziando e coordinando progetti atti a sensibilizzare e mobilitare il territorio rispetto alle tematiche sociali.